Il Dm 22.11.2012 ha aggiornato le responsabilità di chi amministra lo stabile.
Le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici aggiornano gli obblighi e le responsabilità dell’Amministratore per quanto riguarda l’efficienza energetica del proprio condominio. Il Dm dello scorso 22 novembre nell’allegato A affida all’Amministratore e/o al responsabile dell’impianto il compito “di fornire ai condomini o ai certificatori energetici, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto d’impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici”.
La distinzione fra amministratore di condominio e responsabile dell’impianto si ha solo nel caso di impianti di riscaldamenti non centralizzati, quindi autonomi. Altrimenti per i riscaldamenti centralizzati è l’amministratore stesso il responsabile. Le informazioni che l’amministratore o il responsabile devono comunicare sono le istruzioni d’uso e manutenzione (nelle quali vi è il certificato di prevenzione incendi), la dichiarazione di conformità dell’impianto termico, la documentazione Ispesl in caso di impianti ad acqua calda di potenza superiore ai 35 kW, il libretto di impianto o di centrale.
A tal proposito è da sottolineare la differenza fra libretto di impianto e libretto di centrale che deriva dalla diversa potenza dell’impianto: il primo, accompagna le centrali di potenza (nominale) inferiore ai 35 Kw; il secondo accompagna quelle di potenza (nominale) uguale o superiore ai 35 kW. Nel libretto vi sono tutte le informazioni utili al tecnico certificatore come i dati identificativi dell’impianto, quelli del responsabile, l’ubicazione dell’impianto, i dati tecnici e i risultati delle visite di manutenzione periodiche (eseguite annualmente), comprese le analisi dei fumi (da eseguire ogni due anni).
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