Art. 1130 – Attribuzioni dell’amministratore

Di seguito sono riportati l’articolo del Codice Civile come modificato dalla legge di Riforma del Condominio emanata il 18 Novembre 2012 ed entrata in vigore il 18 Giugno 2013. E’ presente anche una sezione dove sono riportati eventuali commenti all’articolo, ed, infine, una sezione riportante eventuali note.

  • I Comma

L’amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

  • II Comma.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.