Art. 61 Disp. Att. c.c.- Scioglimento

Di seguito è riportato l’articolo delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile come modificato dalla legge di Riforma del Condominio emanata il 18 Novembre 2012 ed entrata in vigore il 18 Giugno 2013. E’ riportato anche il testo precedente, una sezione dove sono riportati eventuali commenti all’articolo ed anche una sezione riportante eventuali note.

  • I Comma

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo` essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

  • II Comma

Lo scioglimento e` deliberato dall`assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell`articolo 1136 del codice, o e disposto dall`autorita` giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell`edificio della quale si chiede la separazione.